Postuma Decennale Per I Privati

L’assicurazione postuma decennale è una copertura assicurativa di tipo indennitario che corrisponde un indennizzo per le ipotesi di rovina (totale o parziale) di opere di costruzione in generale. Il principio cardine di tale responsabilità è contenuto nell’art. 1669 del Codice Civile il quale recita testualmente: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”

La Legge n. 210/2004 prevede l’obbligo a carico del costruttore di consegnare all’acquirente una copertura assicurativa per la rovina totale o parziale, oppure per vizio del suolo o per difetto della costruzione, che si manifestino nei 10 anni successivi alla data di ultimazione lavori del bene compravenduto così come previsto dall’art. 1669 C.C.

La Polizza Postuma Decennale di cui alla Legge 210/2004

La Legge 210/2004 e resa esecutiva dal D. Lgs 122/2005 - all’art. 4 recita: “Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.” In effetti, contestualmente al rogito notarile di compravendita, il “costruttore” consegna all’acquirente una polizza assicurativa postuma decennale, cioè una polizza a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, cui il Costruttore sia tenuto ai sensi dell’art. 1669 del Codice Civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, che si manifestino nei 10 anni successivi alla data di ultimazione lavori. La polizza decennale postuma obbligatoria per il costruttore prevede la tutela dei seguenti soggetti:

  • il Contraente, cioè il costruttore, ritenuto come colui che assicura il buono stato e la messa in sicurezza dell’immobile prima della vendita dello stesso;
  • il Beneficiario, cioè l’acquirente dell’immobile, che necessita di una garanzia per l’investimento effettuato;
  • la garanzia è obbligatoria nella sua prestazione solo quando l’acquirente del bene rivesta la qualifica di CONSUMATORE;
  • danni derivanti da rovina totale o parziale dell’opera;
  • danni derivanti da gravi difetti costruttivi dell’opera;
  • danni causati da vizio del suolo o per difetto della costruzione;

Oltre alla garanzia base è possibile sottoscrivere alcune estensioni. La nostra struttura è in grado di valutare detti rischi e quotare un affare in 24 ore, se la documentazione allegata risulta completa.

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