Cauzioni Provvisorie

La cauzione provvisoria è indispensabile per la partecipazione alle gara pubbliche di appalto (art. 93 D. Lgs 50/2016 - Garanzie per la partecipazione alla procedura). Esse garantiscono alla stazione appaltante un risarcimento forfettario e complessivo per i danni derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto di appalto a seguito di aggiudicazione oppure per mancanza di serietà dell’offerta formulata in sede di gara. L’importo garantito è pari al 2% dell’importo posto a base di gara; in caso di possesso da parte dell’impresa partecipante di una serie di certificazioni di qualità è possibile ottenere una riduzione di tale somma (comma 7, art. 93 D. Lgs 50/5016). Le polizze provvisorie per appalti pubblici possono essere emesse solo con lo schema pre-fissato dal Legislatore nel D.M. 123/2004 (Schema Tipo 1.1).

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Cauzioni e Fidejussioni

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