Cauzione per anticipazione del prezzo
La garanzia per l’anticipazione viene prestata allorquando l’appaltatore intende ottenere un anticipo nella misura massima del 20% del valore del contratto. L’anticipazione va chiesta prima dell’inizio dei lavori e può essere recuperata entro il cronoprogramma stabilito nell’appalto (art. 35, comma 18, D. Lgs 50/2016 - schema tipo 1.3 DM 123/2004)