Fidejussione in luogo dell’assicurazione incendio: la nuova frontiera del ramo 15 tracciata dal Ministero dell’AMBIENTE

Il ramo cauzioni italiano ha sicuramente tante peculiarità che, per tutta una serie di motivi, lo rendono particolarmente complesso nel mercato internazionale del surety; tuttavia, da qui ad usare il ramo 15 per assicurare il rischio incendio è decisamente esagerato anche per i più avveniristici di questa professione. Vecchi esercizi di esegesi sulle garanzie fidejussorie portavano a conclusioni apparentemente aberranti nella misura in cui ammettevano che con una fidejussione si potessero garantire eventi naturalmente assicurabili con altri rami: tipico esempio era proprio l’incendio. Dalla lettura della circolare del 21 gennaio 2019 del Ministero dell’Ambiente sembra che qualche vecchio discendente di queste lezioni casalinghe sulle fidejussioni abbia provato a mettere in pratica concetti puramente teorici: si legge nelle linee guida di questa circolare che “… risulta dunque caldamente consigliato che le autorità competenti indichino le misure precauzionali e di sicurezza volte a prevenire il rischio di incendi nell’ambito dell’autorizzazione adottata ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, e che la connessa garanzia finanziaria prestata dal richiedente sia commisurata, oltre che alla capacità autorizzata e alle tipologie dei rifiuti stoccati (pericolosi e non pericolosi), anche allo specifico rischio di incendio correlato alle tipologie di rifiuti autorizzati …” Salto a piè pari le premesse encomiabili di tutela della salute e le moralizzanti finalità collettive che si è pensato di perseguire con questa circolare, ma rimane una questione “assicurativa” delicata: non si può pretendere che con la fidejussione si coprano anche gli eventi/danni da incendio che sono tecnicamente e giuridicamente assicurabili con altre forme di assicurazione. Le garanzie finanziarie previste dal D. Lgs 152/2006 all’art. 208 già soffrono enormi problemi di sottoscrizione per qualsiasi garante (banca o compagnia di assicurazioni) per tutta una serie di motivi: a) Durata. Queste garanzie, devono essere prestate fino a fine esercizio dell’attività autorizzata con maggiorazione di 2 anni per le verifiche di congruità. Nella sostanza queste garanzie durano mediamente dagli 8 ai 12 anni e vengono con difficoltà assorbite dal mercato bancario ed assicurativo; b) Difficoltà alla controgaranzia. In tanti casi si tratta di rilasciare garanzie ad attività nuove che sebbene possano produttive di buoni profitti, tuttavia i loro titolari hanno scarsa patrimonialità oppure sono giovani imprenditori che non riescono ad offrire adeguate controgaranzie per attenuare un rischio di così lunga durata. La circolare del MINIAMBIENTE scarica sulle autorità territoriali l’attuazione di queste linee guida senza offrire un metodo per questa nuova copertura del rischio incendio lasciando gli addetti ai lavori nell’anarchia più totale. Per quel che concerne gli aspetti puramente assicurativi rimangono dubbi insormontabili: a) È tecnicamente possibile assicurare un danno da incendio con una fidejussione? b) Se la fidejussione è di tipo bancario o finanziario, è sempre possibile “estendere” la copertura incendio, oppure la garanzia potrà essere rilasciata solo da compagnie di assicurazioni? c) Come si determina la somma da assicurare per questo rischio? Chi deve determinarla? d) Le polizze fidejussorie in corso, coprono anche questi eventi dopo l’entrata in vigore della circolare oppure devono essere emendate in modo specifico? e) Perché la norma è stata emanata senza interpellare le associazioni di categoria (ANIA) oppure il regolatore delle assicurazioni private (IVASS)?